SCUOLA IN CHIARO
CHIARIMENTI DAL MINISTERO
19 GENNAIO 2012
RIFORMA SCOLASTICA
LINEE GUIDA MINISTERIALI TRIENNIO
19 GENNAIO 2012
CIRCOLARE MINISTERIALE N.94
Roma, 18 ottobre 2011
Oggetto: valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l’a.s. 2011/12.
TABELLA IST. TECNICI
NOTA 10/08/2011
Oggetto: Anno scolastico 2011/2012 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
C.M. n. 73 - Prot. n. AOOODGPER 6633
Oggetto: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'A.S. 2010/2011 e 2011/2012 – ISTRUZIONI OPERATIVE
Circolare n.10 del 1 agosto 2011
ASSENZE PER MALATTIA. La circolare riporta i contenuti della legge entrata in vigore lo scorso 6 luglio e di chiarire alcuni aspetti. Innanzitutto, l’ambito di discrezionalità attribuito al dirigente responsabile, il quale, rispetto alla previgente normativa, può valutare caso per caso se richiedere il controllo, tenendo conto non solo della condotta complessiva del dipendente, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita. Valutazione che comunque deve basarsi su elementi oggettivi, prescindendo da considerazioni personali. La visita fiscale, che prima doveva essere richiesta sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, ora non è più obbligatoria e compete all’amministrazione datoriale la decisione di disporla o meno. Resta, invece, fermo l’obbligo di richiedere la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa. Nulla è innovato riguardo alle fasce di reperibilità, che rimangono quelle fissate dal D.M. n. 206/2009 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi). Qualora il dipendente assente per malattia debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è necessario che avvisi preventivamente il datore di lavoro e che conservi l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita). La valutazione circa quali siano i “giustificati motivi” ammissibili è rimessa alla decisione delle singole amministrazioni. L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta, come in passato, una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione disciplinare. In ultimo, una novità introdotta dalla legge in commento: è previsto un regime speciale per le assenze per malattia dovute all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tal caso l’assenza è giustificata con la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione. Restano, invece, ferme le modalità di imputazione dell’assenza già previste dalla circolare n. 8/2008, così come gli effetti sul trattamento economico. Le attestazioni, in attesa dell’adeguamento del sistema di trasmissione telematica, potranno essere prodotte in forma cartacea. fonte: www.tecnicadellascuola.it
D.M. n. 5669 12 LUGLIO 2011
Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.
INPDAP NOTA OPERATIVA N. 27
Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Riflessi sui trattamenti pensionistici.
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Art. 16. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, comma 9.
Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, é sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo é in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, chedevono essere, a richiesta, documentati, é tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza é giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Il nuovo assetto normativo in materia di congedi,
aspettative e permessi dei dipendenti pubblici
“Attuazione dell’articolo 23 della legge n. 183 del 2010 recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” 9 giugno 2011

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